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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 APRILE 2013, N. 62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Descrizione

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) (GU Serie Generale n.129 del 04-06-2013)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto, in particolare, l’articolo 54 del decreto legislativo n. 165
del 2001, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6
novembre 2012, n. 190, che prevede l’emanazione di un Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine
di assicurare la qualita’ dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,
lealta’, imparzialita’ e servizio esclusivo alla cura dell’interesse
pubblico;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre
2000, recante “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10
aprile 2001;
Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 7 febbraio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 21 febbraio 2013;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute
nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di
estendere, all’articolo 2, l’ambito soggettivo di applicazione del
presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del
fatto che l’articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
modificato dall’articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012,
trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di
lavoro e’ regolato contrattualmente; di prevedere, all’articolo 5, la
valutazione, da parte dell’amministrazione, della compatibilita’
dell’adesione o dell’appartenenza del dipendente ad associazioni o ad
organizzazioni, in quanto, assolto l’obbligo di comunicazione da
parte del dipendente, l’amministrazione non appare legittimata, in
via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di
estendere l’obbligo di informazione di cui all’articolo 6, comma 1,
ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del
fatto che la finalita’ della norma e’ quella di far emergere solo i
rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano
risvolti di carattere economico; di eliminare, all’articolo 15, comma
2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei
comitati o uffici etici, in quanto uffici non piu’ previsti dalla
vigente normativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato
“Codice”, definisce, ai fini dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealta’,
imparzialita’ e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti
ad osservare.
2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate
dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai
sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) .
2-4-ter (Omissis).».
– Si riporta il testo dell’art. 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche);
«Art. 54 (Codice di comportamento). – 1. Il Governo
definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita’
dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il
rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta’,
imparzialita’ e servizio esclusivo alla cura dell’interesse
pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata
ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle
funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i
dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare,
a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita’, in
connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei
compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purche’ di
modico valore e nei limiti delle normali relazioni di
cortesia.
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive
all’atto dell’assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di
comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del
Piano di prevenzione della corruzione, e’ fonte di
responsabilita’ disciplinare. La violazione dei doveri e’
altresi’ rilevante ai fini della responsabilita’ civile,
amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse
responsabilita’ siano collegate alla violazione di doveri,
obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate
del codice comportano l’applicazione della sanzione di cui
all’art. 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello
Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano
un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla
magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice e’
adottato dall’organo di autogoverno.
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con
procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del proprio organismo indipendente di
valutazione, un proprio codice di comportamento che integra
e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1.
Al codice di comportamento di cui al presente comma si
applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrita’ delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)
definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per
singoli settori o tipologie di amministrazione
6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente
articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna
struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici
di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente
lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita’
di formazione del personale per la conoscenza e la corretta
applicazione degli stessi.».
– Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e
Conferenza unificata). – 1. La Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali e’ unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita’ montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi’ il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione
nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente
dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani –
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque
rappresentano le citta’ individuate dall’art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche’ rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici).
3. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal
Ministro dell’interno.».

Note all’art. 1:
– Per il testo dell’art. 54 del decreto legislativo n.
165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

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